Statuto
Old
School’s Honour MC
Art. 1 –
Denominazione e sede
1.
È costituita, quale Associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni
di cui agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’ Associazione sportiva
dilettantistica denominata: “Moto Club Old School’s Honour Associazione
Sportiva Dilettantistica” I colori sociali sono: Verde / Oro
2. La modifica della sede sociale potrà
avvenire con delibera dell’assemblea ordinaria della Associazione e non
costituirà modifica del presente statuto
Art. 2 – Scopi
1. L’Associazione è apolitica e
non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere
distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini
sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, attraverso l’affiliazione alla FMI
e la successiva iscrizione nell’apposito Registro delle ASD/SSD attivato dal
CONI, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse
alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal Coni
con propria delibera 1568 del 14.02.2017 ed eventuali modificazioni, mediante
la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica della detta disciplina secondo le direttive della Federazione
Motociclistica Italiana
3. L’Associazione si propone di
operare per la promozione, la diffusione e la pratica delle discipline sportive
motociclistiche in tutte le loro forme e specialità, organizzando direttamente
o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale/nazionale, oltre
che realizzando attività didattica e di formazione per l’avvio, l’aggiornamento
e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline
sotto indicate: Moto Epoca - Moto Turismo
4. Per il miglior raggiungimento
degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere,
prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell’organizzazione
sportiva di riferimento, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione
ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento e
l’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e culturale. Nella
propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività
ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la
gestione di un posto di ristoro.
5. L’Associazione potrà svolgere
tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’organizzazione di corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre,
feste, manifestazioni, saggi, ivi compresa l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati e
quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì
svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non
prevalente rispetto all’attività istituzionale.
6. L’Associazione potrà
collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con
finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi
e gli intendimenti.
7. L’Associazione è altresì
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
8. L’Associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché
agli statuti e regolamenti della Federazione Motociclistica italiana e si
impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni
internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata.
L’Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a
suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività
sportiva.
9. L’Associazione s’impegna a
garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle
assemblee federali.
Art. 3 – Durata
1. L’Associazione ha durata
illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea
straordinaria degli associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte
dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche, di ambo i sessi, che
accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che
siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini
sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo
e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità
e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva,
con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia
indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono
far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo
dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto. FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA ITALIANA
3. La validità della qualità di
socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di
ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi
all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento motivato e
contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
5. La quota associativa è personale
e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi se non in caso di morte
o rivalutata.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto di
partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle
assemblee sociali, in veste consultiva. Godranno, a partire dal compimento dei
sedici anni, del diritto di voto per ogni deliberazione ad eccezione di quelle
di carattere economico. I soli soci maggiorenni godono, dal momento
dell’ammissione, dell’elettorato attivo, anche per le delibere di carattere
economico, e di quello passivo. Tali diritti verrà automaticamente acquisito
dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
della maggiore età.
2. Al solo socio maggiorenne è
altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno
dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà
diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede
sociale.
4. I soci sono tenuti al puntuale
pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio
Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e
regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere
all’Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) esclusione
automatica per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del
termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) radiazione
deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e
fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al
buon andamento del sodalizio. d) scioglimento dell’Associazione, come regolato
all’art. 25 dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione
di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con
l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA ITALIANA
3. L’associato radiato non può
essere più ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi della
lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle
quote associative per l’anno in cui si sono dimessi.
5. La perdita per qualsiasi
motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto
versato all’Associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può
vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7 – Organi sociali
1. Gli organi sociali sono: -
l’Assemblea generale dei soci; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea
1. L’Assemblea generale dei soci
è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. E’ indetta dal Consiglio
Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L’assemblea deve essere
convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a
garantire la massima partecipazione degli associati, almeno quindici giorni
prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione
e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell’Associazione,
o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma. Nella convocazione
dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza
e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’Assemblea delibera sui punti
contenuti all’ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si
intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da
almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data
fissata per l’adunanza.
4. Le mozioni urgenti e le
proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli
argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori
dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea, quando è
regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati
e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
6. Le assemblee sono presiedute
dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente o da
una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla
maggioranza dei presenti.
7. L’assemblea nomina un segretario e, se
necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio
del voto singolo.
8. Il voto è normalmente espresso
in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle
cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei
partecipanti. FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
9. Le deliberazioni sono
validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti,
tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche
statutarie, scioglimento o liquidazione.
10. Nella Assemblea con funzione elettiva
in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare
tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. 11. L’assistenza del segretario non è
necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola
le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
13. Di ogni assemblea si dovrà
redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario
e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 9 – Partecipazione all’assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee
ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il
pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari
in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di
delega scritta, un altro associato.
Art. 10 – Assemblea ordinaria
1. L’assemblea deve essere
convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per
l’esame del bilancio preventivo. Fino al momento della approvazione del
preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla
base del preventivo approvato l’anno precedente suddiviso in dodicesimi.
All’assemblea di approvazione del bilancio i componenti del consiglio direttivo
non avranno diritto di voto giusto quanto previsto dal primo comma dell’art. 21
c.c.
2. Spetta all’assemblea
deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché
in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per l’elezione a scrutinio
segreto degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti
attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8.
Art. 11 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria
delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa,
sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale;
atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e
sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi
ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione
dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
2. La convocazione dell’assemblea
straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la
metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote
associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno. b) almeno la metà più uno
dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria è
validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi
degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno 24 ore dalla
prima convocazione, sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria
sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. 4. Ai sensi
dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione
e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4
degli associati.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è
composto da un numero variabile compreso da un minimo di cinque (5) ad un
massimo di 7 componenti compreso il Presidente determinato, di volta in
volta, dall’assemblea dei soci e tutti vengono eletti, incluso il Presidente,
dall’assemblea stessa.
2. La presenza alla prima
riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli
assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
4. Possono ricoprire cariche
sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che
siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina
sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi
e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre
federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione
sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio Direttivo è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte
a garantirne la massima diffusione. FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
8. Ai componenti del consiglio
potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti massimi indicati dall’art. 10
del d.lgs. 460/97
Art. 14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi
ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla
integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella
votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano
tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi
componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si
procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino
alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o
cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi
componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al
presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea
straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il
Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari
urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le
funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o
impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni
saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che
dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.
Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri,
senza formalità.
Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio
Direttivo: a) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da
sottoporre all’assemblea; b) indire le assemblee ordinarie dei soci da
convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinaria anche
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8; c) deliberare l’importo delle
quote associative e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi
all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli
associati; d) adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto
previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi,
radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi
all’assemblea. e) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione
delle decisioni dell’assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo può
compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di
sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa
promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
I regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la sua approvazione.
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
3. Il Consiglio Direttivo può, in
caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all’Assemblea, ma deve
ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria
entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.
Art. 17 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto
dall’assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o
rappresentati in assemblea. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l’Assemblea e il
Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione
delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare
i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione
utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
Art. 18 – Il Vice-Presidente
1. Il Vice-Presidente sostituisce
il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Art. 19 – Il Segretario
1. Il segretario dà esecuzioni
alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali
delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione
dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale
tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
Consiglio Direttivo.
Art. – 20 – Il rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo
delibera il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da
sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare
circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
2. Il bilancio deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Gli avanzi di gestione o fondi
di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra
i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini
istituzionali.
5. L’intero Consiglio Direttivo,
compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da
parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto
dall’art. 14. FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Art. 21 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio
finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 – Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio
dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in
caso di suo scioglimento, ed è costituito: - dai beni mobili e immobili di proprietà
dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e
donazioni; - da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti
pubblici e privati; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio.
2. I mezzi finanziari
dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali
contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed
associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate
dall’Associazione.
Art. 23 – Sezioni e trasformazione
1. L’assemblea, nella sessione
ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni
al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L’assemblea potrà a maggioranza
qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di
capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto
dall’art. 90 l .
289/02
Art. 24 – Scioglimento
1. Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in
seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli
associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in
seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di
voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto dello
scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in
merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio
dell’Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti
o Associazioni che perseguano lo promozione e lo sviluppo dell’attività
sportiva di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 25 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti
della Federazione Motociclistica Italiana, alle norme del Coni, alle vigenti
norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di
associazioni di promozione sociale ed in subordine alle norme del codice
civile.
Consiglio Direttivo
Anno 2022
Le cariche , i nominativi per esteso e tutti i soci
sono visionabili in sede a tutti i membri
Presidente : Peppe
V.Presidente : Igor
Consigliere : Alessandro
Consigliere : Giovanni
Consigliere : Mimmo
Consigliere : Petros
Consigliere: Francesca
Consigliere: Stefano
Segretario : Giulia